Art. 4.
(Disconoscimento di paternità e impugnazione del riconoscimento).

      1. Non sono ammesse l'azione per il disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, né l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, finalizzate a contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 3.
      2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso, è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 2. L'azione di cui all'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del presente comma.

 

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